Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.